Cos'è
Attestazione di soggiorno per i cittadini dell'Unione Europea
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Attestazione di soggiorno per i cittadini dell'Unione Europea
Attestazione di soggiorno per i cittadini dell'Unione Europea
Attestazione di regolare soggiorno non permanente
Il cittadino dell'Unione Europea, o un suo familiare (cioè il coniuge, i figli o i nipoti, i genitori o i nonni), che soggiorna in Italia per un periodo superiore a tre mesi, deve presentare la dichiarazione di residenza, richiedere l'iscrizione anagrafica utilizzando l'apposito modulo e, al contempo, può chiedere l'attestato di regolare soggiorno. La domanda deve essere corredata da una marca da bollo di Euro 16,00. L'attestato di regolare soggiorno viene rilasciato dall'Ufficio anagrafe entro 30 giorni dalla domanda. Per il rilascio è necessario produrre una marca da bollo da €.16,00 per apporla sull’attestato.
Secondo l'art. 7 del D.Lgs 30/2007 il cittadino dell'Unione può ottenere l'attestato di regolare soggiorno se:
Se ha ottenuto l'attestazione di regolare soggiorno per lavoro e al momento non sta lavorando, il cittadino dell'Unione Europea conserva il diritto al soggiorno anche quando:
Documenti da presentare:
Il D. Lgs. n. 30/2007 si applica anche ai cittadini appartenenti ai seguenti Stati: Islanda, Liechteinstein, Norvegia, Svizzera, San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano.
Attestazione di soggiorno permanente
Il cittadino dell’Unione europea che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale acquisisce il diritto di soggiorno permanente. A tal fine egli dovrà dimostrare di aver mantenuto, nel periodo suddetto, la sua qualità di lavoratore dipendente o autonomo o di familiare di un lavoratore, oppure, se inattivo, che disponeva e dispone, per se stesso e per i suoi familiari, di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione sanitaria.
L'attestazione di diritto di soggiorno permanente deve essere richiesta all’Ufficio Anagrafe.
Occorre portare con sé una marca da bollo di € 16,00 da allegare al modulo di domanda (diverso se chiesto anche per i figli minori oppure solo per se stessi). L’attestazione viene rilasciata entro 30 giorni dalla domanda. Per il rilascio è necessario produrre una marca da bollo da €.16,00 per apporla sull’attestato.
Anche il familiare extracomunitario (il coniuge, i figli o i nipoti, i genitori o i nonni) di un cittadino dell'Unione acquisisce il diritto di soggiorno permanente in Italia se vi ha soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni insieme al cittadino dell'Unione.
Se è assente dal territorio italiano per un periodo non superiore a sei mesi l'anno, oppure per un periodo superiore a causa dell'assolvimento di obblighi militari, o fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti (gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in altro Stato), il cittadino dell'Unione europea non perde la continuità del soggiorno e quindi il diritto di soggiorno permanente.
Se, invece, rimane assente dall'Italia per un periodo superiore a due anni, perde in ogni caso il diritto di soggiorno permanente.
Il D. Lgs. n. 30/2007 si applica anche ai cittadini appartenenti ai seguenti Stati: Islanda, Liechteinstein, Norvegia, Svizzera, San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano.